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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Rev. 01-09-2021

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Queste Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i contratti (‘Contratto’ o ‘Contratti’) tra Eurotec Tecnopolimeri s.r.l. (‘Eurotec Tecnopolimeri’) ed il Cliente, aventi per oggetto i prodotti venduti da Eurotec Tecnopolimeri (‘Prodotti’).

1.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono parte essenziale ed integrante delle condizioni del Contratto tra Eurotec Tecnopolimeri e il Cliente. Ogni ordine effettuato dal Cliente, incluso in particolare qualsiasi inizio di sua esecuzione, implica completa accettazione, senza riserve, delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

1.3 Pertanto ogni ordine o Contratto trasmesso o concluso tra Eurotec Tecnopolimeri e il Cliente sarà esclusivamente soggetto alle presenti Condizioni Generali, che saranno in ogni caso prevalenti sulle Condizioni di Vendita o sui modelli contrattuali o stampati d’ordine trasmessi o richiamati dal Cliente.

2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1 Le offerte redatte da Eurotec Tecnopolimeri hanno valore di proposta di vendita e si intendono accettate dal Cliente con ogni manifestazione scritta costituente accettazione espressa o implicita. Costituisce accettazione anche il solo inizio d’esecuzione della fornitura.

2.2 Gli ordini emessi dal Cliente si intendono accettati e vincolanti per Eurotec Tecnopolimeri solo con l’invio da parte di Eurotec Tecnopolimeri della conferma d’ordine al Cliente.

2.3 Variazioni o cancellazioni dell’ordine devono essere trasmesse dal Cliente, a pena di decadenza, nel termine perentorio di due giorni dal ricevimento della conferma d’ordine, termine oltre il quale si intenderanno prive di effetto.

 

3. TERMINI DI CONSEGNA

3.1 I termini di consegna sono quelli indicati nella conferma d’ordine e prevarranno su quelli indicati dal Cliente nell’ordine. Eventuali variazioni sulla data di consegna saranno comunicate e concordate tempestivamente.

3.2 Non si considerano imputabili a Eurotec Tecnopolimeri eventuali ritardi di consegna dovuti a cause di forza maggiore o ad atti od omissioni dei clienti (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la produzione e/o consegna dei Prodotto; mancato ritiro nonostante l’avviso di merce pronta).

3.3 Eventuali mancati o ritardati pagamenti da parte del Cliente, sull’ordine o sul contratto in consegna, od anche su precedenti forniture, danno diritto a Eurotec Tecnopolimeri di sospendere o ritardare ogni consegna in corso, anche su Contratti precedenti o diversi, sino a quando il Cliente si renda totalmente adempiente ai propri obblighi.

 

4. MODALITA' DI CONSEGNA

4.1 Le condizioni di resa merce sono definite nella conferma d’ordine.

4.2 La consegna Franco Fabbrica equivale al trasferimento di proprietà del Cliente che da quel momento assume i rischi per danni o perimento della merce durante il trasporto. È a carico del Cliente l’eventuale assicurazione del Prodotto per i rischi del trasporto.

4.3 Qualsiasi riferimento a termini commerciali generali (Ex Works, FCA, CIP, ecc.) è da intendersi con richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale nel testo in vigore alla data di stipulazione del Contratto.

 

5. PREZZI E PAGAMENTI

5.1 Il prezzo dei Prodotti è quello indicato nella conferma d’ordine di Eurotec Tecnopolimeri e si intende al netto di imposte e tasse.

5.2 Il pagamento della fornitura deve essere effettuato dal Cliente nell’osservanza delle modalità e dei termini indicati nella conferma d’ordine o nel Contratto o come stabilito separatamente da Eurotec Tecnopolimeri. In caso di mancato o ritardato pagamento alle scadenze pattuite, salvo ogni altro rimedio, matureranno in favore di Eurotec Tecnopolimeri interessi moratori al tasso previsto dal D. Lgs. 231 del 9.10.2002 sui ritardi nelle transazioni commerciali, in attuazione della Direttiva CE 35/2000, senza necessità di alcuna diffida o messa in mora. Ove il ritardo di pagamento superi i 30 giorni, Eurotec Tecnopolimeri avrà diritto, a sua discrezione, a sospendere le consegne dei prodotti o a dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Cliente, salvo il risarcimento dei danni.

 

6. GARANZIA PER I VIZI

6.1 Eurotec Tecnopolimeri garantisce che i Prodotti distribuiti sono conformi alle specifiche tecniche rilasciate dal Produttore. Eurotec Tecnopolimeri garantisce che i Prodotti oggetto di fornitura sono conformi alle specifiche. È responsabilità del Cliente fare un uso del prodotto conforme alle specifiche tecniche ad esso relative. Eurotec Tecnopolimeri non assume responsabilità di alcun genere con riguardo all’utilizzo dei Prodotti attuato dal Cliente per realizzare determinati manufatti o prodotti, o loro componenti, aventi specifiche destinazioni o richiedenti particolari proprietà in termini di sicurezza, salute, ambiente, tossicità, ecc. Il Cliente è esclusivamente responsabile dell’utilizzo del Prodotto e delle modalità della sua lavorazione, o trasformazione o conservazione.

6.2 La garanzia di Eurotec Tecnopolimeri non copre i difetti o le difformità derivanti da fatti successivi alla consegna dei prodotti, come incuria o improprio stoccaggio o uso non corretto o improprio dei Prodotti.

La garanzia ed i rischi di trasporto sono regolati dalle condizioni di resa.

6.3 Gli obblighi di garanzia di cui al presente articolo sono assorbenti e sostitutivi delle garanzie o responsabilità del venditore previste per legge, salvo i casi di dolo o colpa grave. In ogni caso Eurotec Tecnopolimeri non risponde per danni indiretti originati dalla lavorazione del prodotto o dalla sua incorporazione in altri prodotti o manufatti realizzati dal Cliente.

6.4 La garanzia non si estende mai al caso in cui i Prodotti forniti da Eurotec Tecnopolimeri siano stati mescolati, integrati o incorporati in prodotti di terzi.

6.5 Le schede tecniche di ciascun Prodotto sono reperibili mediante accesso al sito di Eurotec Tecnopolimeri www.eurotecsrl.info, od ottenibili a semplice richiesta.

7. RECLAMI

7.1 Qualsiasi reclamo relativo allo stato dell’imballo, quantità, qualità e caratteristiche visibili dei Prodotti (vizi apparenti), dovrà essere notificato per iscritto a Eurotec Tecnopolimeri, a pena di decadenza, entro giorni 8 dal momento della consegna dei Prodotti.

7.2 Qualsiasi reclamo relativo a difetti non individuabili mediante un diligente esame al momento della consegna (vizi occulti), dovrà essere notificato a Eurotec Tecnopolimeri per iscritto, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della scoperta e comunque non oltre 12 mesi dalla consegna.

7.3 Al ricevimento di un reclamo, sempreché motivato e tempestivo, Eurotec Tecnopolimeri si riserva il diritto di richiedere i campioni del prodotto consegnato per analisi e valutazioni interne. La mancata trasmissione dei campioni da parte del Cliente senza giustificazioni, importerà decadenza dal reclamo e da ogni garanzia. Il Cliente è consapevole che Eurotec Tecnopolimeri opera come distributore e non come produttore. Eventuali non conformità intrinseche, non imputabili a Eurotec Tecnopolimeri, saranno gestite direttamente tra il Cliente e i produttori, con obbligo per Eurotec Tecnopolimeri di fornire ogni necessario tramite informativo.

7.4 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione né tantomeno oggetto di forniture diverse.

7.5 Il Cliente non è autorizzato ad effettuare deduzioni dal prezzo pattuito o compensazioni con sue pretese o rivendicazioni di credito, se non previo accordo con Eurotec Tecnopolimeri.

8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Fatto sempre salvo ogni diritto di cui gli utenti godano in virtù di normative – nazionali od internazionali – diverse, le presenti condizioni di utilizzo del Sito sono soggette alla legislazione italiana e saranno interpretate ai sensi della medesima , ivi compresa ogni controversia concernente l’esistenza, la validità e l’efficacia delle presenti condizioni di utilizzo del Sito ed ogni altro accordo che ad esse faccia rinvio. Nei limiti di quanto sopra, il foro competente a conoscere di ogni controversia sorgente con riferimento alle presenti condizioni di utilizzo del Sito così come ogni altro accordo che ad esse faccia rinvio, sarà il Foro di Treviso. 

8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

8.1 La responsabilità di Eurotec Tecnopolimeri per danni è soggetta alle limitazioni di cui al presente articolo, indipendentemente dalle ragioni legali su cui può essere fondata.

8.2 Eurotec Tecnopolimeri non sarà responsabile verso il Cliente per semplice negligenza, e in ogni caso la responsabilità resterà limitata ai soli danni prevedibili.

8.3 Nel caso in cui Eurotec Tecnopolimeri fornisca informazioni o servizi di consulenza, senza costi e senza esserne obbligata per Contratto verso il Cliente, tali servizi sono esenti da qualsiasi responsabilità.

8.4 Le suddette esclusioni o limitazioni di responsabilità valgono in egual misura per agenti, rappresentanti legali, dipendenti o collaboratori di Eurotec Tecnopolimeri.

8.5 La responsabilità di Eurotec Tecnopolimeri nei casi di (i) lesioni alla vita, al corpo o alla salute; (ii) dolo o colpa grave; (iii) applicazione della legge sulla responsabilità da prodotto difettoso, resta soggetta alle leggi applicabili e alle esenzioni e limitazioni di responsabilità di cui alle presenti Condizioni di Vendita.

8.6 In tutti i casi la responsabilità di Eurotec Tecnopolimeri non potrà eccedere un valore pari al triplo della fornitura all’origine del reclamo di responsabilità da parte del Cliente.

9. FORZA MAGGIORE

9.1 Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quali ad es. epidemia, pandemia, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, alluvione, terremoto, altro disastro naturale, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, mancanza di materie prime o di componenti dei Prodotti o difficoltà di loro approvvigionamento.

9.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

9.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 6 (sei) settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il Contratto di vendita, previo un preavviso di 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’altra parte per iscritto.

10. COMUNICAZIONI

10.1  Ogni comunicazione inerente i contratti con Eurotec Tecnopolimeri dovrà avvenire per iscritto tramite ogni mezzo appropriato (e-mail, fax, posta elettronica certificata, racc. a.r., corriere) in grado di assicurare l’effettiva ricezione della comunicazione stessa.

11. GIURISDIZIONE E FORO ESCLUSIVI

11.1  Gli ordini e i contratti conclusi con Eurotec Tecnopolimeri  così come le presenti Condizioni Generali di Vendita, sono soggetti esclusivamente alla Legge Italiana.

11.2  Agli ordini e ai contratti non si applicheranno le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci Vienna 1980.

11.3  Per ogni e qualsiasi controversia derivante dall’ordine o contratto concluso con Eurotec Tecnopolimeri o dalle presenti Condizioni Generali, sarà competente in via esclusiva il Giudice Italiano, Foro esclusivo competente il Tribunale di Treviso.

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